PREMESSA
A decorrere dall’1.1.2021, il diritto dell’Unione europea ha cessato di avere applicazione nei rapporti con
il Regno Unito, ivi inclusa la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto.
Le disposizioni nazionali in materia di IVA, nonché la predetta direttiva, stabiliscono regimi IVA differenti
per le operazioni transfrontaliere aventi ad oggetto beni, a seconda che queste avvengano
all’interno dell’Unione europea ovvero oltrepassando i confini dell’Unione europea.
Il fatto che il Regno Unito sia divenuto, a tutti gli effetti, un “Paese terzo” comporta, tra l’altro, che
abbiano assunto nuovamente rilevanza le barriere doganali nei rapporti con tale Paese.
Analoghe considerazioni possono farsi per le prestazioni di servizi, in particolare per quelle che, in
base alle regole che determinano il luogo di effettuazione dell’operazione, sono territorialmente
rilevanti ai fini IVA nel Regno Unito, poiché non potranno più applicarsi le regole comunitarie.